Le ragioni del No ad una tessera "seleziona" tifosi
05 - 09 - 2009
L'articolo che segue, del 5 settembre 2009, a firma Francesco Lia, è stato tratto da Sportparma.com e fa riferimento alla Conferenza del 3 settembre 2009 "Tessera del Tifoso: le ragioni del no!".
Le ragioni del No ad una tessera "seleziona" tifosi
Si è tenuto giovedì sera presso l'auditorium Toscanini in via Cuneo l'incontro organizzato dai Boys Parma per spiegare le ragioni del "No alla tessera del tifoso". Se il fatto che un gruppo ultras protesti contro l'applicazione di norme che limitano gli accessi allo stadio può considerarsi normale, diverso è stato l'effetto di trovarsi di fronte a tifosi "comuni" che inorridiscono a scoprire quali particolari regole si nascondano dietro quella che per molti è la panacea contro la violenza negli stadi. Regole non chiare, a volte contraddittorie, ma che in generale puntano a definire una arbitraria e forse incostituzionale marcatura tra "chi può" e "chi non può". L'accesso alle manifestazioni sportive infatti sarà regolato da una tessera che nasce in teoria come strumento di fidelizzazione (e questo potrebbe anche essere ammesso), se non fosse che la fedeltà viene certificata da un documento che si è obbligati a detenere e a cui comunque non tutti possono accedere.
Il dg del Parma Fc Pietro Leonardi, presente alla manifestazione (nella foto all'interno), si è detto possibilista ad una tessera che dia dei vantaggi ai tifosi ma non ha potuto fare a meno di storcere il naso di fronte al famigerato "Articolo 9". Cosa dice questo articolo (contenuto nella legge 41 del 4 aprile 2007)? Detta le "Nuove prescrizione per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio" e si riassume in un unico punto (1.): E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Ad essere onesti, anche nei comunicati dei Boys dei giorni precedenti, non erano saltate all'occhio quelle che dopo l'attenta analisi dell'avvocato Marvasi e dell'avvocato Adami sono risultate delle macroscopiche elusioni di quanto indicato nei codici e soprattutto nella Costituzione Italiana. L'articolo in questione infatti costituisce un allarmante precedente che probabilmente andrebbe sottoposto ai più importanti costituzionalisti. Di fatto stabilisce che chiunque sia stato condannato (comprendendo anche coloro che sono in attesa di giudizio e teoricamente fino a prova contraria innocenti) non potranno ricevere la tessera e, quindi, accedere allo stadio. La situazione diventa tanto più paradossale quando si osserva meglio l'ambigua formulazione. Infatti l'articolo 9 teoricamente colpisce anche chi ha scontato un'eventuale pena o è stato condannato in primo grado, magari 20 anni fa. E non tranquillizza il chiarimento dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha provato a dirimere la questione con una precisazione: "Il divieto di tessera si applica a chi ha un DASPO in corso e a chi ha subito condanne nei 5 anni precedenti la richiesta".
Peccato che - ha precisato Adami, portando alcuni esempi realmente accaduti - l'osservatorio non abbia alcun potere per sovrastare un articolo di legge che invece è tanto aperto alle interpretazioni quanto chiaro. Se c'è stato un DASPO o si è stati condannati in precedenza (l'articolo non specifica limiti temporali ne rimanda a successive circolari o precisazioni) non riceverà la tessera del tifoso.
Un mostro giuridico quindi, che crea un clamoroso precedente e cioè quello dell'eternità della pena. Inesistente nell'ordinamento italiano.
A questo si aggiungono alcune stranezze, come ad esempio quella secondo cui la tessera del tifoso, che dovrebbe essere un entità di garanzia neutra non legata ad alcuna squadra in particolare, in realtà viene rilasciata dalla società e non può essere utilizzata in altri stadi. Già. La tessera del tifoso del Milan non può ad esempio essere utilizzata a Roma per l'acquisto dei biglietti. In teoria sarebbe necessario l'attivazione della tessera del tifoso della Roma. E così via. In pratica per 19 trasferte sarebbero necessarie 19 tessere. A cui si aggiunge, anche in questo caso teoricamente, quella della Nazionale.La normativa quindi, non solo a detta degli specialisti in materie giuridiche, ha più di qualche lacuna. Eppure la tessera del tifoso dovrebbe andare a regime entro il 2010, volenti o nolenti.
C'è da chiedersi quindi, in ultima analisi, a chi giovi realmente l'attivazione della "Tessera del tifoso" che oltre a non impedire in maniera chiara gli episodi di violenza (che comunque all'esterno degli impianti potrebbero avvenire senza che la tessera possa porre alcun rimedio), crea gravi limitazioni alla "trasferte" e all'accesso ad impianti diversi da quello cittadino. Sarà praticamente impossibile recarsi, ad esempio, a vedere il derby della Madonnina a San Siro senza un'assurda trafila burocratica. Impensabile invitare parenti da fuori città a meno che lo zio di Crotone non abbia voglia di macinare 1000 km per regalarsi la tessera crociata. Tutto questo proposto sui principali media come una vantaggiosa opportunità che al contempo libererà gli stadi dai facinorosi, rendendola magica agli occhi dell'uomo della strada.
Il dubbio, ha affermato in chiusura l'avvocato Marvasi, è che rendendo impossibile ai tifosi più motivati (ricordando comunque che la violenza non è mai ammissibile) di recarsi allo stadio, questi, che comunque non rinunceranno a seguire la propria squadra e le proprie passioni, saranno costretti ad utilizzare altri mezzi per vedere la partita. E' sottinteso, non gratuiti. Dal 1° gennaio la tessera dovrebbe diventare obbligatoria e le regole applicate saranno quelle descritte nell'attuale Articolo 9 a meno che questo non venga rivisto e corretto in parlamento con le opportune limitazioni temporali alle interdizioni. L'altra soluzione sarebbe una presa di posizione e rigetto dell'articolo da parte della corte costituzionale. In entrambi i casi la tessera potrebbe venire accettata con meno "mal di pancia" dai Boys e da chi vede in questa tessera un'ulteriore passo verso la completa mercificazione dello sport e una minaccia reale nei confronti dei diritti dei cittadini.